Il mondo immobiliare è in continua evoluzione, e con esso anche le agevolazioni fiscali destinate a chi si accinge a compiere uno dei passi più importanti della vita: l’acquisto della prima casa.
Tra le novità più rilevanti, spiccano quelle introdotte dall’articolo 3 del decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023).
Queste hanno suscitato grande interesse tra i futuri proprietari di abitazione.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia per gli acquirenti.
Una delle modifiche più significative riguarda la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l’acquisto della prima abitazione, riservata ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. È importante sottolineare che tale beneficio non si applica qualora il contratto preliminare sia stato firmato nel 2023 ma registrato nel corso del 2024, indipendentemente dalla forma dell’atto (pubblico o scrittura privata).
Un’altra introduzione degna di nota è quella relativa al credito d’imposta, pari alle imposte versate in eccedenza rispetto a quelle dovute secondo quanto previsto dal comma precedente, per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Questo rappresenta un vantaggio non indifferente per gli acquirenti che operano in questo lasso temporale.
La circolare n.14/E del 18 giugno 2024 ha apportato importanti chiarimenti su come beneficiare delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa. In particolare, viene specificato che se all’atto della stipula del rogito l’acquirente non dispone di una certificazione Isee valida per l’anno in corso, può comunque dimostrare di rispettare i requisiti richiesti se ottiene tale certificazione successivamente alla firma.
Per fruire del credito d’imposta non basta semplicemente avere diritto alle agevolazioni “prima casa under 36”. È necessario rendere una dichiarazione al notaio attraverso un atto integrativo avente le stesse formalità giuridiche dell’atto di trasferimento. Questo atto deve attestare la volontà di avvalersi dei benefici fiscali e dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
L’atto integrativo gode dell’esenzione dall’imposta di registro ed è fondamentale ai fini dell’utilizzo dei benefici fiscali previsti dall’articolo 64 del Dl n.73/2021. Inoltre, viene precisato che il beneficio fiscale non si applica nei casi in cui l’immobile sia acquisito tramite verbale di aggiudicazione redatto nel corso del precedente anno fiscale.
In conclusione, le nuove disposizioni relative al bonus “prima casa” rappresentano un importante incentivo per i giovani sotto i trentasei anni intenzionati ad acquistare la loro prima abitazione. Grazie alla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti cruciali su come accedere alle agevolazioni previste dal decreto Milleproroghe, delineando un quadro normativo più chiaro e accessibile agli interessati.
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