Una delle facilitazioni più apprezzate dai contribuenti italiani è senza dubbio la detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
Questa agevolazione, disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b del Tuir (DPR 917/1986), permette una detrazione fino a un massimo di 4mila euro e si applica all’acquisto dell’abitazione principale nell’anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Ma cosa accade quando si verifica un trasferimento e l’immobile non costituisce più l’abitazione principale?
Comprendere nel dettaglio queste disposizioni permette ai contribuenti interessati da cambiamenti nella propria situazione abitativa o lavorativa di navigare con maggiore sicurezza nel panorama delle agevolazioni fiscali legate al mutuo prima casa.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni in Dichiarazione 2024 offre chiarimenti preziosi su questi aspetti fondamentali.
Non sempre il trasferimento comporta la perdita delle agevolazioni fiscali. Esistono infatti situazioni specifiche in cui il contribuente può continuare a godere della detrazione anche in caso di cambio residenza. Un esempio è quando l’unità immobiliare diventa inagibile a seguito di ordinanze sindacali per cause di forza maggiore, come eventi sismici o calamità naturali. Importante è che le rate del mutuo rimangano a carico del contribuente.
La normativa prevede che l’immobile debba essere destinato ad abitazione principale entro un anno dalla stipula del mutuo. Di conseguenza, se ritardate il trasferimento nella nuova abitazione principale, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione.
Anche chi si trasferisce per motivi lavorativi può mantenere la detrazione degli interessi passivi sul mutuo: questa possibilità è estesa sia ai casi di trasloco in un comune limitrofo sia agli spostamenti all’estero. Tuttavia, se cessano le esigenze lavorative che hanno motivato il trasloco, la detrazione non sarà più applicabile dal periodo d’imposta successivo.
Altre situazioni particolari riguardano i soggetti ricoverati in case di riposo o strutture sanitarie: anche qui la detrazione continua a essere riconosciuta purché l’immobile non venga dato in affitto.
Infine, una menzione speciale va agli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia: per loro vale una regola ad hoc che consente la fruizione della detrazione anche qualora l’immobile acquistato con mutuo non sia utilizzato come abitazione principale.
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