Bonus 110 per richiederlo Bonus 110 per richiederlo

Bonus 110 non farti fregare: la data che conta è solo questa, fai attenzione

Il superbonus 110% rappresenta una delle misure più discusse e apprezzate degli ultimi anni, mirata a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La sua applicazione, tuttavia, richiede attenzione particolare alle scadenze e alle modalità di pagamento. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate getta luce su un caso specifico che ha generato dubbi tra i beneficiari.

Un condominio si è trovato di fronte a un dilemma: per accedere al superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023, è necessario che il bonifico sia stato effettuato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ma cosa accade se il bonifico, disposto tramite home banking il 30 dicembre 2023, viene eseguito solo il 2 gennaio dell’anno successivo? Questa situazione non è rara e può generare incertezze sulla possibilità di usufruire del bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta chiara con la Risposta n.137 del 20 giugno 2024. Secondo quanto indicato, ciò che conta ai fini del diritto al superbonus è la data in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca e non quella in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Pertanto, anche se l’esecuzione fisica del bonifico avviene nell’anno successivo alla disposizione dello stesso tramite home banking, ciò che rileva ai fini fiscali è la data in cui il pagamento è stato ordinato.

Bonus 110, non farti fregare

La legge stabilisce che per le persone fisiche, gli esercenti professionisti ed enti non commerciali vale il principio di cassa: questo significa che le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato ordine alla banca di effettuare il pagamento.

Tale principio permette quindi al condominio protagonista della vicenda in questione di beneficiare del superbonus per gli interventi effettuati entro la fine del 2023.

Bonus 110 come richiederlo
Non farti fregare per il Bonus 110 (Phme.it)

Il caso analizzato riguardava un condominio minimo che aveva deliberato lavorazioni per migliorare l’efficienza energetica attraverso l’isolamento termico a cappotto dell’edificio.

Questa tipologia d’intervento rientra pienamente nelle opere ammesse al beneficio fiscale previsto dal Decreto Rilancio (articolo 119), mirando ad ottenere un significativo miglioramento della classe energetica degli immobili interessati.

Per evitare problemi nella fruizione dei bonus edilizi come quello descritto sopra, risulta fondamentale prestare attenzione alla documentazione relativa ai pagamenti e alle date in cui questi vengono ordinati e registrati dalle istituzioni bancarie.

La corretta gestione dei pagamenti e una scrupolosa raccolta dei documenti sono essenziali per garantire l’accessibilità agli incentivi statali senza incorrere in spiacevoli sorprese.

Questo episodio sottolinea quanto sia importante avere chiarezza sui requisiti necessari per beneficiare dei vari bonus fiscali legati all’edilizia e all’efficienza energetica.

Grazie alla pronta risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti coinvolti possono ora procedere con maggiore sicurezza nella realizzazione dei loro progetti abitativi eco-sostenibili.

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